mercoledì 1 febbraio 2012

IMPORTANTI NOVITA' DAL COMUNE

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LA REGIONE PIEMONTE HA INDETTO BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL'ALLOGGIO CONDOTTO IN LOCAZIONE. SCADENZA 22 FEBBRAIO 2012. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL COMUNE DI FARA OPPURE AI PATRONATI CHE FANNO PERMANENZA IN COMUNE. A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO? A tutti coloro che, in possesso dei requisiti, necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio sostenuto nell’anno 2010. CHI PUO’ FAR DOMANDA? Può presentare domanda di accesso ai contributi il conduttore di alloggio in locazione se appartiene a una delle seguenti categorie: - titolare di pensione; - lavoratore dipendente e assimilato; - soggetto appartenente a nucleo familiare, con almeno 3 figli a carico, monoreddito; - soggetto con invalidità pari o superiore al 67%; - lavoratore che sia stato sottoposto a procedure di mobilità o licenziamento nell’anno 2010. Possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’anno 2010, in possesso del seguente requisito minimo: - abbiano fruito, nell’anno 2010, di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2010, pari a complessivi euro 11.996,40 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 20%; I redditi da considerare sono dati dalla somma dei redditi complessivi, relativi all’anno 2010, ai sensi della normativa fiscale vigente, di ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito annuo del nucleo familiare sarà diminuito, nel corso dell’istruttoria comunale, di euro 516,46 per ogni figlio a carico convivente con il richiedente e appartenente al nucleo familiare. Per la definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, nella domanda di contributo, devono autocertificare il possesso del requisito di cui all’ art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133 (essere residenti, alla data del 5 gennaio 2012, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni). Il Comune competente a ricevere la domanda acquisirà presso gli uffici anagrafici il certificato storico di residenza atto a comprovare il suddetto requisito. Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della D.G.R. avente ad oggetto:”Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2011). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 2010. Indirizzi ai Comuni.”, ossia il 5 gennaio 2012. I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per l’anno 2010, i cui importi eventualmente aggiornati secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità. DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il richiedente aveva la residenza alla data del 5 gennaio 2012. CHI E’ ESCLUSO? Non possono accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti: - i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; - gli assegnatari nell’anno 2010 di alloggi di edilizia sociale; - i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie Lo.Ca.Re.; - i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale; - i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza; E’ inoltre causa di esclusione dall’accesso al fondo la titolarità, da parte del richiedente e di qualsiasi altro componente del nucleo familiare di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione , la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio della provincia di residenza. Non possono accedere al Fondo sostegno locazione i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, se non sono residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni, con riferimento alla data del 5 gennaio 2012. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo fornito dal Comune presso il quale il richiedente aveva la residenza alla data del 5 gennaio 2012. Va presentata presso l’Ufficio protocollo del Comune di Fara Novarese, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2012. Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione. N.B.Come previsto dal provvedimento regionale, non sono ammissibili richieste di contributi inferiori a 100 euro e non potranno inoltre essere erogati contributi inferiori alla stessa soglia minima di 100 euro. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV MODALITA' DI RILASCIO CERTIFICATI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, LE MODALITA' DI RILASCIO DEI CERTFICATI ANAGRAFICI SONO VARIATE. NON VERRANNO PIU' RILASCIATI CERTIFICATI INDIRIZZATI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Dal 1° gennaio 2012 agli Uffici Pubblici e' vietato rilasciare certificafi da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art.40, DPR 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali di Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad USO PRIVATO. Questo comporta che per i certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, ecc.) e' previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art.4 della tariffa all.A al DPR 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia €14,62 + € 0,52 per ciascun documento. Il cittadino puo' sempre rilasciare le autocertificazioni anche quanto abbia a che fare con istituzioni private quali: banche, notai, poste italiane, assicurazioni o agenzie d’affari (art.2, DPR 445/2000). L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46, DPR 445/2000): non si paga (nessuna imposta di bollo ne diritto di segreteria) e non e' necessaria l’autentica della firma.